top of page

L'Associazione Coetus Advocatorum

Al principio del Terzo Millennio gli avvocati che possono patrocinare nel Foro Ecclesiastico Laziale hanno avvertito l’esigenza di associarsi (can. 310 CJC) per meglio cooperare con i Pastori nella ricerca della Verità, perché solo ricercando la Verità si raggiunge la Sapienza (Sap. 6, 22), solo attraverso la Verità si giunge a quella Giustizia che è “la base del trono di Dio” (Sal. 96), “solo nella Verità la Carità risplende” (Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 3).

​

L'Associazione Coetus Advocatorum è stata riconosciuta come associazione privata di fedeli con decreto del 15 novembre 2018, con cui il Cardinale Angelo DE DONATIS, vicario di Papa Francesco, ha conferito alla stessa personalità giuridica canonica.

​

In questa opera di esecuzione e perfezionamento della Legge, quindi, fondamentale è da sempre la figura dell’avvocato, il cui ruolo è riconosciuto dalla stessa Parola. Nel Nuovo Testamento avvocato per eccellenza è lo stesso Gesù (1Gv. 2,1-2) o la Terza Persona della Trinità, denominata dall’Evangelista “Spirito Paraclito” (Gv. 14, 16; 15, 26), “posta a difesa della luce contro le tenebre e della verità contro la menzogna”. Infine, quasi Athleta Justitiae, San Bernardo paragona l’avvocato alla SS. Madre di Dio Advocata nostra.

​

L’avvocato deve dunque “riconciliare”, ossia tentare di ristabilire la pace tra le parti, “raccomandare”, ovvero affidare il litigante alla Giustizia, ed infine “rappresentare” cioè mostrare la parte come fosse presente.

​

Con questo spirito gli avvocati partecipano al giudizio, di modo che, forti dei requisiti mirabilmente enunciati da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, loro protettore, per il quale “Dio è il primo protettore della Giustizia” (Reg. 7° per essere un buon avvocato), possano servire la Chiesa affinché coloro che hanno fame e sete di Giustizia siano saziati (Mt. 5, 6).

​

Due sono dunque i presupposti fondamentali della loro azione: una vera peritia in arte – secondo la classica massima di Terenzio – e l’esercizio continuo della prudenza. Quest’ultima strettamente connessa alla prima, perché non est iuris prudentia sine iuris scientia, per citare il Cardinal Jullien, padre spirituale della Rota restituta.

​

Sentiamo quindi la necessità, oggi più di ieri, di unirci (can. 299 CJC), sospinti non solo e non tanto dalla comune appartenenza, quanto piuttosto dal desiderio di servizio alla Chiesa e dall’amore per l’uomo (can. 298 CJC). Sentimenti alimentati, altresì, nelle rispettive esperienze di volontariato, di catechismo, di percorsi di fede o di associazionismo cristiano, arricchite dal lungo e fruttuoso percorso di studi di Diritto Canonico. L’opera quotidiana di ascolto e assistenza dei fratelli separati o divorziati che ciascuno svolge da anni, ci ha, infatti, permesso di partecipare e comprendere le sofferenze di coloro che si considerano lontani dalla Madre Chiesa (Francesco, Mitis Iudex).

​

Il ruolo dell’avvocato è stato – e vuole continuare ad essere – quindi, quello di “ponte” tra il fedele ferito e sofferente e la Giustizia, resa manifesta nei giudizi ecclesiastici attraverso l’officium di tutti gli “operatori dei Tribunali”, non ultimi gli avvocati, come San Giovanni Paolo II sollecitò: «Se gli amministratori della legge si sforzeranno di osservare un atteggiamento di piena disponibilità alle esigenze della verità, nel rigoroso rispetto delle norme procedurali, i fedeli potranno conservare la certezza che la società ecclesiale sviluppa la sua vita sotto il regime della legge; che i diritti ecclesiali sono protetti dalla legge; che la legge, in ultima analisi, è occasione di una risposta amorosa alla volontà di Dio» (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1994, n. 4), anche considerando che: «La vera giustizia nella Chiesa, animata dalla carità e temperata dall’equità, merita sempre l’attributo qualificativo di pastorale. Non può esserci un esercizio di autentica carità pastorale che non tenga conto anzitutto della giustizia pastorale» (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, nn. 4 e 5).

​

Per tali motivi in spirito di umiltà e servizio gli Avvocati partecipano alla missione salvifica della Chiesa in quanto “operatori del diritto”, perché l’avvocato ecclesiastico sa bene che non può raggiungere alcuna salvezza, né può farla raggiungere a coloro che a lui si affidano, senza una propria libera e fedele collaborazione, cioè con tutto il suo agire morale e professionale (S. Alfonso M. de’ Liguori, regole 9° e 12° per essere un buon avvocato).

​

Così diritto e morale si incontrano nell’uomo concreto, al suo servizio, per il suo agire da cristiano nella Chiesa, in comunione con tutti i suoi membri.

​

La costituzione di questa Associazione risponde, dunque, ai reiterati inviti del Santo Padre ad una maggiore presenza ed impegno dei laici nell’attività della Chiesa, e dà compimento a quanto auspicato nel Regolamento del Tribunale Ecclesiastico del Lazio (art. 16), nello spirito di osservanza del Vangelo, del Magistero della Chiesa, e della Legge.

bottom of page