CoetusAdvocatorum
Tribunalis Fori Latii
CIA
TERZO INCONTRO DI FORMAZIONE SUL M.P. MITIS DOMINUS JESUS
Il 22 marzo 2017 in una sempre più affollata Sala Imperiale del Palazzo Lateranense ha avuto luogo il terzo incontro di formazione organizzato dal Tribunale Ecclesiastico del Vicariato e dal Coetus Advocatorum, dal titolo “Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex e del Rescriptum del 7 dicembre 2015”. Tema della giornata "Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza della nullità. - La fase istruttoria nel processus brevior"
Gian Paolo Montini
"Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza della nullità".
Mons. Giampaolo Montini, Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica Promotore di Giustizia presso la Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano, Professore Invitato della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana, ha tenuto la sua conferenza sul tema Gli elementi pregiudiziali del processus brevior: consenso delle parti e chiara evidenza della nullità
L'argomento ha affrontato la necessità che il procedimento venga proposto contestualmente da entrambi i coniugi. La petitio ed il consensus, che costituiscono il primo requisito per l'accesso al processus brevior, consistono certamente nella richiesta e nell'accettazione dei coniugi che la loro causa di nullità sia condotta secondo la normativa processuale specialior del processus brevior.
La nullità manifesta. Mons. Montini distingue le rerum personarumque adiuncta di cui al can. 1683 n. 2, dal fatto o dai fatti che costituiscono il motivo di nullità. Le integrazioni al libello per il processus brevior devono incentrarsi su quella delle adiuncta causae che è addotta in concreto. Tali rerum personarumque adiuncta devono inoltre essere sorrette da prove, non solo dichiarate.
Viene poi tracciato un parallelo molto calzante tra il processus brevior ed il processo documentale che condivide con il processus brevior tutta l'impostazione processuale fondamentale, ad eccezione dell'appello che in caso di mancata conferma, non rinvia a giudizio ordinario di primo ma di secondo grado. Nel presupposto del processo documentale il Legislatore ha voluto che la nullità fosse evidente, ossia provata attraverso il documento, mentre la dichiarazione di nullità avrà esito al raggiungimento della certezza morale. In modo parallelo nel presupposto del processus brevior il Legislatore ha voluto che la nullità fosse evidente, ossia provata attraverso le adiunctae causae, mentre la nullità avrà esito al raggiungimento della certezza morale. Quello che viene richiesto per procedere con il nostro rito è l'esistenza di una delle adiunctae causae capace di costituire prova piena ed inoppugnabile in rapporto alla sussistenza di un capo di nullità.
È stato poi affrontata la problematica relativa all'impugnabilità del decreto di affidamento di una causa al processo ordinario (can. 1676, § 2) ossia della negazione del processus brevior, trovando come Giudice naturale il tribunale locale di appello o la Rota Romana.
Mons Gian Paolo Montini relatore al convegno
Paolo Bianchi
"La fase istruttoria del processus brevior".
Abstract della relazione
1. Si inizia dai sintetici dati normativi: dopo la loro individuazione, si evidenzia la maggiore vicinanza del processo breve (quanto alla sua ratio) al processo documentale che a quello orale, cui pure le norme di MIDI si ispirano.
2. Nella sezione relativa alla figura dell’istruttore, si sottolinea la necessità di una sua preparazione anche canonica, che assicuri la liceità ma soprattutto l’utilità dell’istruttoria.
3. Quanto al significato del termine “sessione istruttoria”, si evidenzia che quanto veramente conta è assicurare lo spazio per una indagine ben fatta: dove la rapidità e la concentrazione non prevalgano sulla qualità della prova raccolta.
4. Circa la programmazione della sessione istruttoria, oltre ad alcuni suggerimenti pratici, si insiste sulla cautela che la possibilità di utilizzo del processo breve non si traduca in una disparità di trattamento verso i fedeli che hanno in corso un processo ordinario.
5. Alcune attenzioni assicurano una buona preparazione della sessione istruttoria: a) lo studio accurato del materiale già presente in atti; b) l’individuazione dei (soli) aspetti da approfondire; c) la rigorosa valutazione della pertinenza delle domande proposte dalle parti.
6. In merito al concreto svolgimento della istruttoria, si affrontano alcuni temi: a) quanto alla (co)audizione delle parti, si evidenzia la singolarità del fatto che essa resti proibita nel processo ordinario; b) quanto alla possibilità di assistenza delle parti private alle udienze dei testi, si affronta (fra l’altro) il tema delle condizioni in forza delle quali ciò potrebbe essere vietato dall’istruttore; c) si prende chiara posizione sul fatto che i testi vadano ascoltati singolarmente; d) quanto alle modalità di interrogatorio, si evidenzia l’esigenza che tale incontro non si riduca (soprattutto nel caso delle parti) a un mero adempimento tecnico.
Si affrontano infine gli aspetti problematici di alcuni istituti che potrebbero apparire meno compatibili con il processo breve: e) la necessità di ricorrere allo strumento della rogatoria; f) la necessità di una perizia, con accenni al rilievo di una cosiddetta perizia previa al giudizio; g) la possibilità di un supplemento istruttorio.
7. Circa infine la conclusione della fase istruttoria, si affrontano alcune questioni legate al fatto che, nel processo breve, non ha luogo l’istituto della pubblicazione degli atti di causa e a come possa essere quindi assicurato il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti.
Mons Paolo Bianchi relatore al convegno
Scarica un breve estratto della relazione di Mons. Bianchi. Il testo completo sarà pubblicato nei prossimi mesi