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QUARTO INCONTRO DI FORMAZIONE SUL M.P.  MITIS DOMINUS JESUS

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Il 3 maggio 2017 nella Sala Imperiale del Palazzo Lateranense  si è svolto l'ultimo incontro di formazione previsto per l'anno giudiziario 2017 organizzato dal Tribunale del Vicariato e dal Coetus Advocatorum.

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S.Em.za Mons. Coccopalmerio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha presieduto l'assemblea lodando gli organizzatori per le "giornate proficue, con temi e relatori di grande spessore ... nel tentativo di rispondere a domande ineludibili ... che dovranno necessariamente essere affrontate, dopo opportuna riflessione, nelle sedi competenti".

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S. Ecc.za Mons. Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ha parlato del "Diritto di appellare nel processus brevior e nel processo ordinario".

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Dopo aver richiamato alla mente i decreti della Segnatura Apostolica del 13.10.2015 circa l'appello alla sede più antica della Metropolia e quello del 30.1.2016 circa la prova dell'avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata, l'illustre autore ha raccomandato che in sentenza si espliciti il diritto di appello, i fatalia entro i quali proporlo e il tribunale competente. Ha inoltre sottolineato la portata innovativa, rispetto alle facoltà speciali concesse al Decano della Rota Romana, del novellato can. 1679, che consente ora di interporre appello anche avverso le sentenze rotali affermative, nel rispetto del diritto naturale di difesa a cui, direttamente o mediatamente, il diritto di appello si rifà.

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Si è infine dilungato sulle numerose questioni dibattute in tema di perentorietà dei termini, parità processuale, appello e prosecutio appellationis. Evidenziando come la stretta interpretazione della nuova normativa parrebbe istituzionalizzare un favor nullitatis, certamente inammissibile e contrario alla stessa finalità del Motu Proprio, decretando di fatto una discriminazione in relazione alle sentenze negative e quindi in danno delle parti convenute che si oppongono.

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Ha quindi concluso invitando ad uno studio "sereno e competente" della ratio legis e del dettato normativo, al fine di tutelare sempre e in massimo grado la Verità, attraverso una corretta ermeneutica, che sia rispettosa da una pastoralità non disgiunta dalla Giustizia, che possa rispondere ai "numerosi e gravi interrogativi"

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L’APPELLO MANIFESTAMENTE DILATORIO

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«si appellatio mere dilatoria evidenter appareat» (cann. 1680 § 2, 1687 § 4 CIC; 1366 § 2, 1373 § 4 CCEO)

 

1. Premessa: razionalità processuale e coerenza ordinamentale

Linee interpretative della riforma: a) coerenza e stabilità storica e sistematica del processo, b) allargamento e riconformazione della razionalità processuale.

2. La nuova figura nel contesto della “riappropriazione” della natura dell’appello

Rivitalizzazione dell’appello: a) ripristino della perentorietà del termine, b) l’eguale trattamento delle sentenze affermative e negative (questione dibattuta) c) la riduzione della possibilità del ricorso alla ratifica.

3. L’ascendenza storica della problematica

Cenni alle appellationes frustratoriae, frivolae, inanes et levesi nella decretalistica; la proposta di reiezione dell’appellatio frivola, futilis o vexatoria nel CIC 1917;il passaggio dal can. 1884 § 1 del CIC 1917 al can. 1634 § 1 CIC 1983 e le motivazioni dell’appello; l’esperienza della Norme per gli Stati Uniti del 1970.

4. Un minimo inquadramento comparativo con la scienza processuale secolare

Il c.d. “filtro” dell’appello nella processualistica secolare: § 522 della ZPO (Zivilprozeßordunug); Rule 52.3 C.P.R. (leave to appeal); artt. 342 (requisiti di ammissibilità) e 348 bis e ter (procedura da seguire)c.p.c.

5. L’analisi testuale della normativa

La decodificazione dei termini del disposto e le proposte di ricostruzione: due condizioni cumulative: 1) l’unica virtualità dilatoria, 2) l’evidenza del riscontro. Unanime consenso della dottrina sull’interpretazione oggettiva e non soggettiva della clausola. Il problema dell’inserimento della locuzione nella dinamica processuale.

5.1. L’appello manifestamente dilatorio nel processo ordinario

La sostanziale continuità con la disciplina della conferma (can. 1682 § 2 vetus)o l’accentuazione dell’incidenza della nuova formulazione. La coincidenza delle posizioni nel richiamo al rigore nell’esame dell’appello. La procedura da seguire e le conseguenze del decreto di conferma.

5.2. L’appello meramente dilatorio nel ‘processus brevior’

Le difficoltà interpretative derivanti dalla completa novità dell’istituto del processo breviore e dall’estrema sommarietà del disposto. Il punto critico è stabilire la natura e la finalità del rimedio. Nell’opinione maggioritaria l’esame non si concreterebbe in un giudizio sul merito della causa ma sull’ammissibilità dell’impugnazione. La ricostruzione della procedura e i contrasti legati all’impugnabilità del decreto di rigetto.

6. Alcune questioni interpretative relative al nuovo disposto codiciale

6.1. L’estensione della disciplina della riforma circa l’appello

La formula «se l’appello risulta manifestamente dilatorio» riguarda anche l’impugnazione delle sentenze negative (pro vinculo)?Si registra una divisione della dottrina sulla questione. La tesi dell’esclusivo riferimento alle sentenze affermative si basa prevalentemente sull’argomento letterale. L’indifferente riferimento tanto alle sentenze affermative quanto a quelle negative si basa invece sull’argomento razionale e sistematico.

6.2. Il contenuto materiale e formale dell’esame giudiziale d’appello

In base a quali riscontri i giudici devono valutare i presupposti della conferma della sentenza o del rinvio all’esame ordinario d’appello? L’apprezzamento demandato al collegio è una valutazione di merito e come tale richiede la cognizione completa del materiale agli atti.Il riscontro riguarda l’appello in generale e non solo i motivi di appello.

6.3. L’effettiva portata della clausola della dilatorietà

La clausola della dilatorietà ha un’effettiva portata innovativa? La previsione non ha segnato una forma di rilassamento o abbassamento del grado di certezza (certezza morale circa la pronuncia confermata),ha imposto piuttosto un aggravio di cautela e circospezione nella mancata ammissione all’esame ordinario d’appello.

7. Conclusione

Fermo restando le acquisizioni e le difficoltà rilevate, si auspica un ulteriore riflessione e approfondimento critico (teorico e operativo), in un costante confronto con la prassi e la giurisprudenza in vista dell’auspicabile raggiungimento di soluzioni sufficientemente motivate e largamente condivise, anche a monte di eventuali chiarimenti e indicazioni più attendibili e autorevoli.

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Leggi la relazione parziale

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Prof.Massimo Del Pozzo.

Mons. Giuseppe Sciacca

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